PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA
ACCADEMIA DISTRETTO DELLA MUSICA e L’ALLIEVO/A della SCUOLA di MUSICA
L’Accademia Distretto Della Musica, d’ora in avanti DDM, nasce nel 2012 dalla volontà di un gruppo di musicisti riminesi e marchigiani, che decidono di diventare un punto di riferimento artistico e didattico.
Pertanto riteniamo importante redigere il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ anche e soprattutto perché la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono l’azione congiunta e organizzata della scuola, della famiglia e dell’intera comunità.
Art. 1 La Scuola come vita
La Scuola è luogo di studio, formazione e di educazione, volta alla crescita conoscitiva, personale e professionale degli allievi.
Il DDM persegue il raggiungimento di obiettivi formativi adeguati all'evoluzione delle conoscenze in ambito musicale, in sintonia con le esigenze del mercato del lavoro del settore di riferimento e nel pieno rispetto delle aspirazioni e libertà di ciascuno.
Art.2 Impegni del DDM nei confronti di allievi e genitori.
DDM si impegna a:
Art.2 Impegni e diritti dei DOCENTI
I DOCENTI hanno diritti e doveri che sono di seguito sintetizzati:
I diritti:
I doveri:
Art.4 Diritti e Doveri degli ALLIEVI
I Diritti e Doveri degli STUDENTI sono:
Art.5 Diritti ed impegni dei GENITORI di allievi minorenni
I GENITORI/TUTORI degli allievi minorenni si devono impegnare:
Art.4 PERSONALE NON DOCENTE diritti e doveri
Il PERSONALE NON DOCENTE E DI SEGRETERIA dovrà rispettare i seguenti impegni:
Art.6 REGOLAMENTO PER TUTTI I FREQUENTATORI DELLE SEDI DEL DDM
Tutti coloro che accedono alle varie sedi del Distretto sono tenuti:
Art. 7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il potere disciplinare sugli allievi spetta al Presidente e si esercita senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Le sanzioni applicabili agli allievi sono elencate qui di seguito in ordine di gravità:
L’espulsione consegue a fatti di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di formazione.
La mancata frequenza a seguito di sospensione o espulsione non dà diritto ad alcun rimborso di importi della quota d’iscrizione pagata, che vengono trattenuti a titolo di indennizzo e penale forfettaria.
L’allievo/a (i genitori, in caso di minorenni) deve essere informato/a dell’inizio del procedimento disciplinare, che comporti una sanzione più grave dell’ammonizione verbale, e gli/le deve essere concesso un congruo termine non inferiore a n. 5 giorni non festivi liberi entro cui possa presentare, in una o più volte, le sue giustificazioni per iscritto, ovvero a sua richiesta essere
ascoltato/a dal Consiglio Direttivo.
Contro ogni decisione l’allievo può presentare ricorso che deve essere depositato presso la segreteria che ne rilascia attestazione di ricevuta con annotazione della data e ora; il deposito deve essere effettuato entro il termine perentorio e a pena di decadenza di 90 giorni di calendario (se il termine viene a scadere in giorno festivo è di diritto prorogato al giorno non festivo immediatamente successivo; il sabato si considera a questi fini giorno festivo).
L’allievo/a deve essere informato/a con congruo anticipo non inferiore a n. 15 giorni non festivi liberi della data fissata per la seduta ed entro lo stesso termine può presentare le sue difese per iscritto ovvero richiedere di essere ascoltato nella riunione.