STATUTO dell' Accademia Distretto della Musica

Statuto di Associazione non Riconosciuta ETS (A.P.S.)    

             

ART. 1 – Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, (d’ora in avanti E.T.S.) in forma di Associazione disciplinata dal presente statuto, dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni, di seguito il “Codice del terzo settore con acronimo CTS)”, e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria, avente la denominazione: “Accademia DISTRETTO DELLA MUSICA E.T.S. (A.P.S.) “.

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l’uso della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS”  e “APS” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 – Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel comune di SAN LEO (RN) LOCALITA’ PIETRACUTA, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3 La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 3 – Oggetto e Scopo

3.1 L’Associazione non ha fini di lucro e persegue, in via prevalente ed esclusiva la promozione dell'attività musicale nelle sue varie forme con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo lo spirito di mutua collaborazione fra artisti e più in generale fra operatori impegnati nel campo delle arti e della cultura perché il comune desiderio di verità, bellezza e pace possa trovare adeguata risposta per ciascuno e per tutti. 

3.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà svolgere, ottenendo le relative ed eventuali autorizzazioni, tutto quanto necessario a tal fine;

a) - Sensibilizzazione e rieducazione dei giovani attraverso la Musica con laboratori per la ricostruzione di strumenti e lezioni concerto, programmi concepiti per la scuola primaria e secondaria;

b) - Promozione a livello professionale ed internazionale della Musica Antica attraverso workshop continui, o corsi stabili, unitamente ad eventi concertistici legati alle diverse stagioni e ai tempi liturgici;

c) - Recupero delle forme di musica sacra, formazione liturgico – musicale;

d) - Creazione di un corso stabile di formazione di operatori e di educatori musicali;

e) – Promuovere la creazione di orchestre, cori, bande giovanili e infantili, ponendo particolare attenzione ai valori di coesione sociale e crescita culturale delle nuove generazioni, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie;

f) - Organizzazione di eventi musicali in genere, multimediali e spettacoli;

g) - Iniziative di carattere discografico, editoriale ed audiovisive, animazione, gemellaggi con altre realtà musicali italiane ed internazionali, convegni, masterclass, seminari, meeting;

h) – promuovere l’organizzazione e la gestione di iniziative e manifestazioni di carattere ricreativo – ludico-culturale e turistico, anche in collaborazione con altri enti e associazioni;

i) – in partnership con gli istituti scolastici e/o con altri soggetti pubblici e privati, tramite l’istituzione di corsi musicali ispirati ad un modello didattico costantemente aggiornato attraverso iniziative di formazione;

 l) – orientamento allo strumento e approfondimento dello stesso in ogni sua forma e genere sia a livello amatoriale sia a livello professionale;

m) - promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie;

realizzare e gestire mostre e gallerie d'arte;

n) - promuovere ed organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni;

o) - istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolari, organizzando servizi per università e scuole di ogni ordine e grado nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori ecc.;

p) - svolgere corsi di aggiornamento e formazione culturale e professionale a finanziamento pubblico o privato;

q) - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

r) - proporsi come specifico punto di riferimento e/o struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;

s) – svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale, musicale e artistica.

3.3 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione o in comodato ad uso gratuito locali od altre strutture ritenute idonee, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

3.4 L’associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell’art. 6 del Codice.

3.5 Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi a Reti Associative che svolgono attività d’interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

ART. 4 – ASSOCIATI 

4.1 sono membri dell’associazione l’associato o gli associati che hanno partecipato alla stipula dell’atto costitutivo dell’associazione, nonché i soggetti che, secondo lo statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità associati. Gli associati dell’associazione hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi obblighi. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estensione dell’associato o per altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.

4.2 Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche in persona del loro rappresentante legale. Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente associazione sia italiani che stranieri ovunque residenti;

4.4 La partecipazione all’Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per il Socio di esercitare il diritto di recesso.

4.5 Potranno, infine, essere soci Enti Pubblici e Privati aventi finalità simili a quelle dell'associazione o comunque compatibili con quelle dell’associazione, e/o scopi sociali ed umanitari;

4.6 Il numero degli associati è illimitato. L’adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza. 

ART. 5 – Adesione all’Associazione

5.1 La domanda di ammissione all’Associazione, accompagnata dal versamento della quota associativa, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, deve essere consegnata al Segretario dell’Associazione, debitamente compilata su apposito modulo e sottoscritta dalla persona fisica, o dal rappresentante legale della persona giuridica. La quota associativa ha durata pari ad un anno solare e deve essere rinnovata entro la fine di ogni anno.

5.2 Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 ed impiegati per le sole finalità perseguite dall'Associazione, previo consenso scritto dell’associato.

5.3 Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei presenti. L’eventuale diniego deve essere motivato e dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute. Le deliberazioni sono comunicate agli interessati ed annotate nel libro degli associati.

ART. 6 - Diritti degli Associati

6.1 Tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le questioni poste all’ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria.

6.2 Gli associati hanno diritto di voto solo se non sospesi ed in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi approvati dall’Assemblea.

6.3 Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell’Associazione ed hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.

ART. 7 - Doveri degli Associati - Rimborsi 

Gli associati hanno il dovere:

7.1 di rispettare il presente Statuto;

7.2 di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

7.3 di pagare annualmente la quota associativa ordinaria alla scadenza stabilita, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea degli associati.

7.4 L’omesso versamento di una annualità della quota associativa e dei contributi comporta la
 decadenza dalla qualità di associato.

7.5 La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi.

7.6 L'Associazione si avvale dell’attività prestata in forma gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e disponibilità personali.

7.7  Gli associati che hanno prestato la loro attività in favore dell’Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la situazione finanziaria dell’Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

ART. 8 - Recesso ed esclusione dell’Associato

8.1 l’associato può recedere dall’Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8.2 l’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, e dalla normativa vigente, ovvero per altri gravi motivi, può essere escluso dall’Associazione. La notifica di esclusione dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute. L’esclusione è deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’esclusione deve essere adeguatamente motivata ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

8.3 Avverso il provvedimento di esclusione l’associato può proporre ricorso al giudice ordinario, entro sei mesi dalla notifica.

ART.  9 - Organi sociali  

9.1 Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei Soci,
  • Consiglio direttivo,
  • Presidente,
  • Vice Presidente,
  • Segretario 
  • Tesoriere
  • L’organo di controllo e l’organo di revisione (se nominati)

9.2 Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione e salvo possibilità di elezione a diverso incarico. Non è ammesso il cumulo di cariche. In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti. In caso di parità di voti ha prevalenza l’anzianità di iscrizione.

9.3 Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

9.4 Gli organi dell’associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

ART. 10 – Assemblea 

10.1 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati con diritto di voto. Gli associati senza diritto di voto possono assistere alle riunioni dell’Assemblea.

10.2 L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare agli associati con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la sede, l’ora e l’ordine del giorno dei lavori.

10.3 L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

10.4 La convocazione viene inviata a tutti gli associati all’indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all’atto dell’adesione all’associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all’atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell’associazione se esistente; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

10.5 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.6 Competenze dell’Assemblea:

a - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b - approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;

c - delibera sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dagli associati da apportare all’Atto Costitutivo ed allo Statuto;

d - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

e - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

approva le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;

f – nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno l’Organo di controllo e ne dispone la revoca;

g – nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il revisore legale e ne dispone la revoca;

h - delibera su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11 - Validità Assemblee

11.1 L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno, l’Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti e delibererà a maggioranza dei presenti, in proprio, o con delega, o in video conferenza. 

11.2 Ciascun associato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. Sono vietate deleghe permanenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

11.3 nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

11.4 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 3/4 degli associati aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

11.5 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. l'approvazione delle modifiche statutarie;

b. la trasformazione, la fusione, la scissione;

c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall’art. 9 del Codice e la nomina dell’Organo di liquidazione.

11.6 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

11.7 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

11.8 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

ART. 12- Consiglio direttivo

12.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente. E’ composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, compresi il Presidente e il vice presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

12.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. 

12.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

12.4 La convocazione contenente l’ordine del giorno la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.

12.5 Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo a) approva la bozza del rendiconto consuntivo ed il conto preventivo annuali, che devono essere predisposti dal Tesoriere, vistati dall’organo di controllo e dal Revisore dei Conti, se nominati e sottoposti all’approvazione definitiva dell’Assemblea; b) elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall’Assemblea; c) delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all’approvazione definitiva dell’Assemblea; d) redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall’Associazione; e) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l’Associazione ed gli associati;

ART. 13 - Presidente

13.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell’attività sociale.

13.2 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

13.3 Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l’obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee degli associati, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

13.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell’eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

13.5 In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente, o collegialmente dal Consiglio Direttivo, che può delegarle anche ad un Consigliere.

ART. 14 – Segretario - Tesoriere

14.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'associazione.
14.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

14.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L’incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

14.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario.

14.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell’Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

14.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni, cura l’impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

14.7 Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

 15 – Organo di controllo e Organo di revisione 

15.1 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell’Assemblea.

15.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.3 Ove ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 del Codice, l’Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 

15.4 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

15.5 I membri dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

15.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

15.7 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all’assemblea in merito all’attività svolta almeno una volta all’anno in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio.

ART. 16 - Risorse economiche

16.1 Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a - quote e contributi ordinari e straordinari degli associati;

b - sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni;

eredità, donazioni e legati;

c - altre entrate compatibili con la normativa in materia.

16.2 L’Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.

16.3 Le attività svolte dall’Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività' statutaria.

16.4 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

16.5 È vietata la distribuzione fra gli associati, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore.

16.6 È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

ART. 17 - Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo

17.1 Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

17.2 Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere, vistati dal Revisore dei Conti, ove nominato, ed approvati dal Consiglio Direttivo, depositati e consultabili presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea ed inviati ai Soci tramite posta o e mail insieme con la convocazione dell’Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.

17.3 Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

17.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

18.1 Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deciso da un’apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

18.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell’associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 19 – Controversie 

19.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l’associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

19.2 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. 

19.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

19.4 L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti.

ART. 20 - Foro Competente 

20.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro ove avrà sede legale l’associazione al momento della controversia.

20.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

ART. 21 - Regolamenti

21.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all’assemblea per la sua approvazione.

ART. 22 – Volontariato e lavoro nell’Associazione

22.1 L’Associazione si avvale dell’attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall’art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

22.2 L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall’art. 17 del Codice.

22.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell’Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall’art. 8 del Codice.

Art. 23 - Responsabilità violazioni amministrative

23.1 Con riferimento all’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l’Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell’ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge. 

23.2 L’Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni. 

23.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell’Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l’ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all’Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall’art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472. 

23.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 24 - Legge applicabile

24.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

 

Vallefoglia, 29 settembre 2021


Sig. ANACLETO GAMBARARA Presidente 

Sig. ALESSANDRO NARDELLI Vicepresidente 

Sig.ra ROSANNA LIDONI consigliere 

Sig. MIRKO CARDELLA consigliere 

Sig. LUCA GIAVON consigliere